Art. 8
Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti
In vigore dal 10 mag 2023
Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti
1. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un’autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invii contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che una delle loro autorità di contrasto competenti, quando comunica informazioni a seguito di tale richiesta, ne invii contestualmente copia al punto di contatto unico del proprio Stato membro.
2. Gli Stati membri garantiscono che una delle loro autorità di contrasto, quando presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito di tale richiesta direttamente a un’autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invii contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico del proprio Stato membro e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.
3. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:
a)
un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
b)
i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
c)
la sicurezza di una persona.
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