Art. 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

In vigore dal 10 mag 2023
Comunicazione di informazioni di propria iniziativa 1.   Gli Stati membri possono comunicare di propria iniziativa, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti, le informazioni di cui l’uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunichino di propria iniziativa le informazioni di cui l’uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati gravi o delle relative indagini. Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c) o f), si applicano a tali informazioni. 3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunichino informazioni di propria iniziativa al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 o 2, esse siano in una delle lingue incluse nell’elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell’. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all’autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, ne invii contestualmente copia al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di contrasto competenti, quando comunicano informazioni di propria iniziativa a un altro Stato membro, ne inviino contestualmente copia al punto di contatto unico del proprio Stato membro e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 4.   Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di contrasto competenti di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico del loro Stato membro o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona.
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