Art. 10

Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali

In vigore dal 10 mag 2023
Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunicano informazioni di cui ai capo II o III che costituiscono dati personali: a) i dati personali siano esatti, completi e aggiornati, conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680; b) le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella Sezione B dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/794 e siano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo della richiesta; c) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentono al punto di contatto unico o all’autorità di contrasto competente dell’altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.
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