Art. 12

Trasmissione delle informazioni a Europol

In vigore dal 10 mag 2023
Trasmissione delle informazioni a Europol 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III della presente direttiva, il personale del loro punto di contatto unico o delle loro autorità di contrasto competenti valuti, caso per caso e fatto salvo l’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794, se sia necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell’ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all’ del regolamento (UE) 2016/794. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/794 siano debitamente comunicate a Europol. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo siano trasmesse a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.
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