Art. 19

Relazioni

In vigore dal 10 mag 2023
Relazioni 1.   Entro il 12 giugno 2026 e ogni cinque anni dopo il 12 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva, contenente informazioni dettagliate su come ciascuno Stato membro l’ha attuata. Nell’elaborare detta relazione, la Commissione presta particolare attenzione all’efficacia dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti, ai motivi di rigetto delle richieste di informazioni, in particolare quando le richieste non rientrano nell’ambito degli obiettivi della presente direttiva, nonché all’osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati e sulla fornitura di informazioni a Europol. 2.   Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’efficacia della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla cooperazione nell’attività di contrasto, gli obblighi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e la protezione dei dati personali. La Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all’attuazione della presente direttiva, compresi, se del caso, gli ostacoli pratici che ne intralciano l’effettiva attuazione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se opportuno, una proposta legislativa.
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