Art. 21
Abrogazione
In vigore dal 10 mag 2023
Abrogazione
La decisione quadro 2006/960/GAI è abrogata a decorrere dal 12 dicembre 2024.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:977:oj#art-21