Art. 17

Cooperazione tra punti di contatto unici

In vigore dal 10 mag 2023
Cooperazione tra punti di contatto unici 1.   Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le loro autorità di contrasto competenti ai fini della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i capi dei punti di contatto unici si riuniscano almeno una volta all’anno per valutare la qualità della cooperazione tra i loro servizi, discutere le misure tecniche od organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure ove necessario.
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