Art. 17
Cooperazione tra punti di contatto unici
In vigore dal 10 mag 2023
Cooperazione tra punti di contatto unici
1. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le loro autorità di contrasto competenti ai fini della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i capi dei punti di contatto unici si riuniscano almeno una volta all’anno per valutare la qualità della cooperazione tra i loro servizi, discutere le misure tecniche od organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure ove necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:977:oj#art-17