Art. 15
Organizzazione, composizione e formazione
In vigore dal 10 mag 2023
Organizzazione, composizione e formazione
1. Gli Stati membri determinano l’organizzazione e la composizione del proprio punto di contatto unico in modo tale che esso possa svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficiente ed efficace.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da personale proveniente dalle loro autorità di contrasto competenti la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dal pertinente diritto o accordo internazionale a istituire tali unità o uffici:
a)
l’unità nazionale Europol istituita dall’ del regolamento (UE) 2016/794;
b)
l’ufficio SIRENE istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862;
c)
l’ufficio centrale nazionale Interpol istituito dall’articolo 32 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale – Interpol.
3. Gli Stati membri assicurano che il personale del loro punto di contatto unico sia adeguatamente qualificato per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri forniscono al personale del loro punto di contatto unico l’accesso a una formazione adeguata e regolare, in particolare per quanto riguarda gli elementi seguenti:
a)
l’uso di strumenti di trattamento dei dati utilizzati all’interno del punto di contatto unico, in particolare SIENA e il sistema di gestione dei casi;
b)
l’applicazione del diritto dell’Unione e nazionale pertinente per le attività del punto di contatto unico ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, compresa la direttiva (UE) 2016/680, la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto, compresi la presente direttiva e il regolamento (UE) 2016/794, e il trattamento delle informazioni riservate;
c)
l’uso delle lingue incluse nell’elenco stabilito dallo Stato membro interessato a norma dell’.
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