Art. 13
Canale di comunicazione sicuro
In vigore dal 10 mag 2023
Canale di comunicazione sicuro
1. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti si avvalgano dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’.
2. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’ in uno o più dei seguenti casi:
a)
lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;
b)
l’urgenza della richiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;
c)
un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni.
3. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico e tutte le loro autorità di contrasto competenti che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2023:977:oj#art-13