Art. 13

Canale di comunicazione sicuro

In vigore dal 10 mag 2023
Canale di comunicazione sicuro 1.   Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti si avvalgano dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’. 2.   Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’ in uno o più dei seguenti casi: a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol; b) l’urgenza della richiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione; c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. 3.   Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico e tutte le loro autorità di contrasto competenti che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.
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