Art. 13 · Canale di comunicazione sicuro

Art. 13

Canale di comunicazione sicuro

In vigore dal 10 mag 2023
Canale di comunicazione sicuro 1.   Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti si avvalgano dell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’. 2.   Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell’ in uno o più dei seguenti casi: a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol; b) l’urgenza della richiesta di informazioni richiede l’uso temporaneo di un altro canale di comunicazione; c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni. 3.   Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico e tutte le loro autorità di contrasto competenti che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2023:977:oj#art-13