Art. 11

Elenco delle lingue

In vigore dal 10 mag 2023
Elenco delle lingue 1.   Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco indicante una o più lingue in cui il loro punto di contatto unico è in grado di scambiare informazioni. Tale elenco comprende l’inglese. 2.   Gli Stati membri trasmettono l’elenco di cui al paragrafo 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione. La Commissione pubblica online una raccolta di tali elenchi e la tiene aggiornata.
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