Art. 17 · Cooperazione tra punti di contatto unici

Art. 17

Cooperazione tra punti di contatto unici

In vigore dal 10 mag 2023
Cooperazione tra punti di contatto unici 1.   Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le loro autorità di contrasto competenti ai fini della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i capi dei punti di contatto unici si riuniscano almeno una volta all’anno per valutare la qualità della cooperazione tra i loro servizi, discutere le misure tecniche od organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure ove necessario.
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