Art. 18

Statistiche

In vigore dal 10 mag 2023
Statistiche 1.   Entro il 1o marzo di ogni anno ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva avvenuti nel corso dell’anno di calendario precedente. 2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardino almeno: a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, se del caso, dalle loro autorità di contrasto competenti; b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal loro punto di contatto unico e dalle loro autorità di contrasto competenti e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente; c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell’, ripartito per Stato membro richiedente e motivo del rigetto; d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all’, paragrafo 1, non a causa della necessità di ottenere un’autorizzazione giudiziaria a norma dell’, paragrafo 2, ripartito per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni in questione. 3.   La Commissione compila le statistiche minime fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2 e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
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