Art. 6

Rigetto delle richieste di informazioni

In vigore dal 10 mag 2023
Rigetto delle richieste di informazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico si opponga alla comunicazione delle informazioni richieste a norma dell’ soltanto quando sussiste uno dei motivi di seguito elencati: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all’; c) l’autorizzazione giudiziaria prevista dal diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta conformemente all’ è stata rifiutata; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all’, lettera b); e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680; f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: i) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta o li danneggi; ii) metta a repentaglio il buon esito di un’indagine penale in corso o la sicurezza di una persona; iii) danneggi indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica; g) la richiesta riguardi: i) un reato passibile di una pena massima detentiva di un anno, o inferiore, a norma del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; o ii) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni. Gli Stati membri valutano con la dovuta diligenza se la richiesta di informazioni presentata al loro punto di contatto unico sia conforme ai requisiti di cui all’, in particolare per quanto riguarda l’eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al primo comma e, se del caso, non riguarda l’obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all’, paragrafo 1. 3.   Se del caso, gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all’, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti. 4.   Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell’, paragrafo 6.
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