Art. 5

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici

In vigore dal 10 mag 2023
Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico comunichi le informazioni richieste a norma dell’ il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. I termini di cui al primo comma decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni. 2.   Se, in base al diritto nazionale conformemente all’, uno Stato membro può comunicare le informazioni richieste solo previa autorizzazione giudiziaria, tale Stato membro può derogare ai termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo nella misura necessaria all’ottenimento di tale autorizzazione. In questi casi gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico: a) informi immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; e b) aggiorni di conseguenza il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunichi le informazioni richieste il prima possibile a seguito del ricevimento dell’autorizzazione giudiziaria. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico comunichi le informazioni richieste a norma dell’ al punto di contatto unico o, se del caso, all’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell’, paragrafo 6. Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico trasmetta una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all’invio delle informazioni richieste all’autorità di contrasto designata di tale Stato membro. Gli Stati membri possono consentire ai loro punti di contatto unici di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona.
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