Art. 3
Principi sullo scambio di informazioni
In vigore dal 10 mag 2023
Principi sullo scambio di informazioni
Ogni Stato membro, in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva, garantisce che:
a)
le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»);
b)
le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all’interno di tale Stato membro («principio dell’accesso equivalente»);
c)
siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);
d)
se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»);
e)
i dati personali scambiati ai sensi della presente direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell’affidabilità dei dati»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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