Art. 1

Oggetto e ambito d’applicazione

In vigore dal 10 mag 2023
Oggetto e ambito d’applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini. In particolare la presente direttiva stabilisce norme riguardanti: a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, la comunicazione di informazioni a seguito di tali richieste, le lingue di lavoro dei punti di contatto unici, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste e i motivi del rigetto di tali richieste; b) la trasmissione di propria iniziativa, da parte di uno Stato membro, di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di comunicazione di tali informazioni; c) il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva e le informazioni da comunicare ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto competenti; d) l’istituzione o la designazione, così come l’organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità dei punti di contatto unici di ciascuno Stato membro, compresi lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per lo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva. 2.   La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell’Unione. Fatti salvi i loro obblighi ai sensi della presente direttiva o di altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni volte ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini, anche mediante accordi bilaterali o multilaterali. 3.   La presente direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo di: a) procurarsi le informazioni mediante misure coercitive; b) conservare le informazioni ai fini esclusivi della loro comunicazione alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri; c) comunicare informazioni alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario. 4.   La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni comunicate conformemente alla stessa a titolo di prova nell’ambito di un procedimento giudiziario. Lo Stato membro che fornisce le informazioni può acconsentire al loro utilizzo come prova nei procedimenti giudiziari.
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