Art. 41

Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento

In vigore dal 15 dic 2022
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento 1.   Se l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è un'entità d'investimento che non è un'entità fiscalmente trasparente e che non ha effettuato una scelta a norma degli , l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento è calcolata separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui è localizzata. 2.   L'aliquota effettiva d'imposta dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è pari alle imposte rilevanti aggiustate divise per un importo pari alla quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante di tale entità d'investimento. Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando le imposte rilevanti aggiustate e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante. 3.   Le imposte rilevanti aggiustate di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 sono le imposte rilevanti aggiustate attribuibili alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e le imposte rilevanti attribuite all'entità d'investimento conformemente all'. Le imposte rilevanti aggiustate dell'entità d'investimento non includono le imposte rilevanti maturate dall'entità d'investimento attribuibili al reddito che non fa parte della quota imputabile del reddito dell'entità d'investimento del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala. 4.   L'imposta integrativa di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è un importo pari alla percentuale di imposta integrativa dell'entità d'investimento moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e l'esclusione del reddito in base alla sostanza calcolata per l'entità d'investimento. La percentuale dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento corrisponde a un importo positivo pari alla differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento. Se più entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando i relativi importi dell'esclusione del reddito in base alla sostanza e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante. L'esclusione del reddito in base alla sostanza di un'entità d'investimento è determinata a norma dell', paragrafi da 1 a 7. Le spese salariali ammissibili dei dipendenti e le attività materiali ammissibili prese in considerazione per tale entità d'investimento sono ridotte in proporzione alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito qualificante dell'entità d'investimento divisa per il reddito qualificante totale di tale entità d'investimento. 5.   Ai fini del presente articolo la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala nel reddito o nella perdita qualificante di un'entità d'investimento è determinata conformemente all', tenendo conto unicamente degli interessi non soggetti a una scelta a norma dell' o 43.
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