Art. 24
Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive
In vigore dal 15 dic 2022
Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi di entità costitutive
1. A una stabile organizzazione è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di tale stabile organizzazione.
2. A un'entità costitutiva proprietaria è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità fiscalmente trasparente e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di tale entità costitutiva proprietaria a norma dell', paragrafo 4.
3. A un'entità costitutiva è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie dirette o indirette nell'ambito di un regime fiscale delle società controllate estere, rispetto alla loro quota di reddito della società controllata estera.
4. A un'entità costitutiva che è un'entità ibrida è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva proprietaria e che si riferiscono al reddito qualificante dell'entità ibrida.
Un'«entità ibrida» è un'entità considerata come una persona distinta ai fini dell'imposta sul reddito nella giurisdizione in cui è localizzata, ma come fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario.
5. A un'entità costitutiva che ha effettuato una distribuzione nel corso dell'esercizio fiscale è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti maturate nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie in tali distribuzioni.
6. Un'entità costitutiva cui sono state attribuite imposte rilevanti a norma dei paragrafi 3 e 4 in relazione al reddito passivo include tali imposte rilevanti nelle sue imposte rilevanti aggiustate in un importo pari alle imposte rilevanti attribuite per tale reddito passivo.
In deroga al primo comma, l'entità costitutiva di cui al primo comma include nelle sue imposte rilevanti aggiustate l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione per l'importo del reddito passivo dell'entità costitutiva che è incluso in un regime fiscale delle società controllate estere o in una norma di trasparenza fiscale se il risultato è inferiore all'importo determinato a norma del primo comma. Ai fini del presente comma, la percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione è determinata indipendentemente dalle imposte rilevanti sostenute in relazione a tale reddito passivo dall'entità costitutiva proprietaria.
Le imposte rilevanti dell'entità costitutiva proprietaria sostenute in relazione al reddito passivo che rimangono dopo l'applicazione del presente paragrafo non sono attribuite a norma dei paragrafi 3 e 4.
Ai fini del presente paragrafo, per «reddito passivo» si intendono le seguenti voci di reddito incluse nel reddito qualificante nella misura in cui un'entità costitutiva proprietaria sia stata assoggettata a imposizione nel quadro di un regime fiscale delle società controllate estere o in conseguenza di una partecipazione a un'entità ibrida:
a)
un dividendo o equivalente a dividendo;
b)
interessi o equivalenti a interessi;
c)
canoni di locazione;
d)
canoni (royalties);
e)
rendite; o
f)
utili netti da beni immobili di un tipo che produce reddito di cui alle lettere da a) a e).
7. Se il reddito qualificante di una stabile organizzazione è considerato il reddito qualificante dell'entità principale conformemente all', paragrafo 5, tutte le imposte rilevanti dovute nella giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione e associate a tale reddito sono considerate come imposte rilevanti dell'entità principale per un importo non superiore a tale reddito moltiplicato per l'aliquota fiscale più elevata sul reddito ordinario nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale.
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