Art. 8

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2021
Revoca dell’autorizzazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine dispongano dei necessari poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori, in conformità dell’ per revocare l’autorizzazione concessa a un gestore di crediti se tale gestore di crediti: a) non si avvale dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della sua concessione; o b) rinuncia espressamente all’autorizzazione; o c) ha cessato di esercitare l’attività di gestore di crediti da oltre 12 mesi; o d) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con altro mezzo irregolare; o e) non soddisfa più i requisiti per la concessione dell’autorizzazione come gestore di crediti previsti all’, paragrafo 1, e, ove pertinente, all’, paragrafo 2, lettera a); o f) commette una grave violazione delle norme applicabili, comprese le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o di altre norme a tutela dei consumatori, comprese le norme applicabili dello Stato membro ospitante e dello Stato membro in cui il credito è stato concesso. 2.   In caso di revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se il gestore di crediti presta servizi a norma dell’, e anche le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.
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