Art. 22
Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti
In vigore dal 24 nov 2021
Ruolo e poteri di vigilanza delle autorità competenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’, paragrafo 3, godano di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva, tra cui almeno:
a)
il potere di concedere o rifiutare un’autorizzazione a norma degli ;
b)
il potere di revocare un’autorizzazione a norma dell’;
c)
il potere di vietare qualsiasi attività di gestione di crediti;
d)
il potere di svolgere ispezioni in loco ed extra loco;
e)
il potere di imporre sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l’;
f)
il potere di sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione conclusi tra i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti in conformità dell’, paragrafo 1;
g)
il potere di chiedere ai gestori di crediti di rimuovere membri del loro organo di direzione o di amministrazione qualora non soddisfino i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b);
h)
il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i loro dispositivi interni di governo societario e i loro meccanismi di controllo interno, al fine di garantire in modo efficace il rispetto dei diritti dei debitori in conformità delle leggi che disciplinano il contratto di credito;
i)
il potere di chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare le politiche da essi adottate per garantire il leale e diligente trattamento dei debitori e la registrazione e gestione dei reclami dei debitori;
j)
il potere di chiedere ulteriori informazioni concernenti il trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine designate a norma dell’, paragrafo 3, e dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e da quello di origine, godano di tutti i poteri necessari per l’esercizio delle loro funzioni e dei compiti stabiliti dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, applicando un approccio basato sui rischi, che il gestore di crediti soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettere da e) ad h).
4. Gli Stati membri determinano l’entità della valutazione di cui al paragrafo 3, tenuto conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività del gestore di crediti in questione.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 3, su richiesta di una di tali autorità o qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine lo ritengano opportuno. I dettagli delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti correttivi inflitti sono sempre trasmessi dalle autorità competenti dello Stato membro di origine alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante nonché dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro ospitante, si scambino tutte le informazioni necessarie per svolgere le funzioni e i compiti rispettivi, previsti dalla presente direttiva.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine possano imporre al gestore di crediti, al fornitore di servizi di gestione dei crediti ovvero all’acquirente di crediti o al suo rappresentante, designato in conformità all’, che non soddisfa i requisiti delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di adottare sin dalle prime fasi tutte le azioni o le misure necessarie al fine di conformarsi a tali disposizioni.
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