Art. 7
Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti
In vigore dal 24 nov 2021
Procedura di autorizzazione dei gestori di crediti
1. Gli Stati membri stabiliscono una procedura per l’autorizzazione dei gestori di crediti che consenta al richiedente di presentare una domanda, fornendo tutte le informazioni necessarie all’autorità competente dello Stato membro di origine al fine di verificare che il richiedente soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle misure nazionali che recepiscono l’, paragrafo 1, e, ove pertinente, l’, paragrafo 2, lettera a).
2. La domanda di autorizzazione dei gestori di crediti di cui al paragrafo 1 è corredata degli elementi seguenti:
a)
prova dello stato giuridico del richiedente e copia del suo atto costitutivo e del suo statuto;
b)
indirizzo della sede principale o della sede legale del richiedente;
c)
identità dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente e delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
prova del fatto che il richiedente rispetta le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c);
e)
prova del fatto che le persone che detengono partecipazioni qualificate, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013 rispettano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della presente Direttiva;
f)
prova dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno di cui all’, paragrafo 1, lettera e);
g)
prova della politica di cui all’, paragrafo 1, lettera f);
h)
prova delle procedure interne di cui all’, paragrafo 1, lettera g);
i)
prova delle procedure di cui all’, paragrafo 1, lettera h);
j)
ove pertinente, prova dell’esistenza di un conto separato presso un ente creditizio quale previsto all’, paragrafo 2, lettera a);
k)
eventuali contratti di esternalizzazione di cui all’, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine valutino, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la domanda è completa.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti dello Stato membro di origine notifichino al richiedente il la concessione o il diniego dell’autorizzazione indicando le ragioni del diniego.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione a norma dell’, paragrafo 3, o qualora, entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.
Storico versioni
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