Art. 5

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2021
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione 1.   Fatto salvo l’, gli Stati membri stabiliscono i requisiti seguenti per la concessione dell’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1: a) il richiedente è una persona giuridica di cui all’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la cui sede principale si trovi nello Stato membro in cui il richiedente chiede l’autorizzazione; b) i membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente godono di una reputazione sufficientemente buona dimostrata provando che: i) possiedono un certificato penale che non riporta condanne, o un documento avente funzione analoga a livello nazionale, in riferimento a pertinenti illeciti penali connessi in particolare con quelli contro il patrimonio, relativi a servizi e attività finanziari, al riciclaggio, all’usura, alle frodi, ai reati fiscali, alla violazione del segreto professionale o all’integrità fisica nonché connessi con qualsiasi altro reato previsto dalla legislazione in materia di società, fallimenti, insolvenza o tutela dei consumatori; ii) gli effetti cumulativi di incidenti minori non pregiudicano la loro buona reputazione; iii) sono sempre stati trasparenti, aperti e collaborativi nelle loro relazioni professionali precedenti con le autorità di vigilanza e di regolamentazione; iv) non sono oggetto di alcuna procedura di insolvenza in corso o non sono stati dichiarati falliti in precedenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale; c) l’organo di direzione o di amministrazione del richiedente, nel suo complesso, possiede un’esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l’attività in modo competente e responsabile; d) le persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del richiedente, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, godono di sufficiente buona reputazione dimostrata dal soddisfacimento dei requisiti di cui alla lettera b), punti i) e iv), del presente paragrafo; e) il richiedente dispone di solidi dispositivi di governo societario e di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio, che assicurano il rispetto dei diritti del debitore e il rispetto delle leggi che disciplinano i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o il contratto di credito stesso, e del regolamento (UE) 2016/679; f) il richiedente applica una politica adeguata a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori, anche tenendo conto della loro situazione finanziaria e, se del caso, della necessità di deferire tali debitori a consulenti in materia di debito o ai servizi sociali; g) il richiedente dispone di adeguate e specifiche procedure interne che assicurano la registrazione e il trattamento dei reclami del debitore; h) il richiedente dispone di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo nel caso in cui le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva(UE) 2015/849 definiscono i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; i) il richiedente è soggetto, in virtù del diritto nazionale applicabile, a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico. 2.   Previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi e tenendo conto di tutti gli interessi in gioco, l’ABE pubblica orientamenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativamente ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine rifiutano l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, nel caso in cui il richiedente non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
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