Art. 4
Requisiti generali
In vigore dal 24 nov 2021
Requisiti generali
1. Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un’autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all’interno del territorio di quest’ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
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