Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 nov 2021
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica a: a) i gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti con riferimento ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili; b) acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabili. 2.   Con riferimento ai contratti di credito che rientrano nel suo ambito di applicazione, la presente direttiva non pregiudica i principi del diritto contrattuale né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale in merito al trasferimento dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso, né la tutela garantita ai consumatori o ai debitori a norma, in particolare, dei regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012 nonché delle direttive 93/13/CEE, 2008/48/CE, 2014/17/UE e delle rispettive disposizioni nazionali di recepimento o di altre disposizioni pertinenti dell’Unione o del diritto nazionale in materia di protezione dei consumatori e diritti dei debitori. 3.   La presente direttiva non pregiudica le limitazioni imposte dalle normative nazionali degli Stati membri in merito al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, che non è scaduto, è scaduto da meno di 90 giorni o che non è risolto conformemente al diritto civile nazionale. 4.   La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) nella misura in cui tali legislazioni nazionali: a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva; b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti. 5.   La presente direttiva non si applica: a) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, effettuata da: i) un ente creditizio stabilito nell’Unione; ii) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato conformemente alla direttiva 2011/61/UE o una società di gestione o una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società di investimento non abbia designato una società di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce; iii) un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’ della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 35 della direttiva 2014/17/UE quando svolge attività in tale Stato membro; b) alla gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, che non è stato emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, tranne nei casi in cui i diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o il contratto di credito stesso sono sostituiti da un contratto di credito emesso da tale ente creditizio; c) all’acquisizione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione; d) al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso, verificatosi prima della data di cui all’, paragrafo 2, primo comma. 6.   Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione della presente direttiva la gestione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto di credito stesso effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici, quali definiti dal diritto nazionale, o avvocati, quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), quando esercitano attività di gestione di crediti nel quadro della loro professione.
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