Art. 6
Capacità di detenere fondi
In vigore dal 24 nov 2021
Capacità di detenere fondi
1. Gli Stati membri accertano se i gestori di crediti, nello svolgimento di attività di gestione dei crediti:
a)
sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti; oppure
b)
è loro vietato di ricevere e detenere fondi dai debitori.
2. Se i gestori di crediti sono autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori a norma del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri:
a)
stabiliscono, oltre ai requisiti per la concessione di un’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, il requisito che il richiedente possegga un conto separato in un ente creditizio in cui tutti i fondi ricevuti dai debitori sono accreditati e mantenuti fino al loro convogliamento al rispettivo acquirente di crediti, alle condizioni concordate con quest’ultimo;
b)
provvedono affinché tali fondi siano protetti, conformemente al diritto nazionale e nell’interesse degli acquirenti di credito, dalle pretese degli altri creditori dei gestori di crediti, in particolare in caso di insolvenza;
c)
stabiliscono che, quando un debitore esegue un pagamento a un gestore di crediti al fine di rimborsare, parzialmente o totalmente, gli importi dovuti relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, tale pagamento è considerato erogato all’acquirente di crediti;
d)
impongono al gestore di crediti, ogniqualvolta riceve fondi dal debitore, di consegnare a quest’ultimo una ricevuta o una quietanza liberatoria, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in cui sono riportati gli importi ricevuti.
3. Quando non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori nell’ambito del loro modello imprenditoriale, i gestori di crediti palesano tale intenzione nella domanda di autorizzazione di cui all’, paragrafo 1. In tali casi i requisiti previsti in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applicano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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