Art. 21
Vigilanza da parte delle autorità competenti
In vigore dal 24 nov 2021
Vigilanza da parte delle autorità competenti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività di gestione dei crediti a norma dell’ osservino le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva su base continuativa e provvedono affinché tali attività siano oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine, intesa a valutare tale osservanza.
2. Lo Stato membro ospitante di un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’ assicura che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano responsabili della vigilanza in relazione agli obblighi di cui all’ e agli articoli da 17 a 20 nei confronti dell’acquirente di crediti o, se del caso, dei suoi rappresentanti designati in conformità dell’.
3. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dello svolgimento di funzioni e compiti a norma delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
4. Qualora gli Stati membri designino più autorità competenti a norma del paragrafo 3, essi stabiliscono i loro rispettivi compiti e designano una di esse come unico punto di contatto per tutti gli scambi e le interazioni necessari con le autorità competenti degli Stati membri di origine o degli Stati membri ospitanti.
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 del presente articolo di ottenere da acquirenti di crediti o loro rappresentanti designati a norma dell’, gestori di crediti, fornitori di servizi di gestione dei crediti a cui un gestore di crediti esternalizza attività di gestione dei crediti a norma dell’, debitori e qualsiasi altra persona o autorità pubblica, le informazioni necessarie per provvedere a quanto segue:
a)
valutare la conformità su base continuativa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
b)
indagare su eventuali violazioni di tali requisiti;
c)
imporre sanzioni amministrative e adottare provvedimenti correttivi in conformità delle disposizioni nazionali che recepiscono l’.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 3 siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative e dei poteri che permettano loro di svolgere le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente direttiva.
Storico versioni
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