Art. 10
Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive
In vigore dal 24 nov 2021
Rapporti con i debitori, comunicazione del trasferimento e comunicazioni successive
1. Gli Stati membri esigono che gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori:
a)
agiscano in buona fede, in modo equo e professionale;
b)
forniscano ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;
c)
rispettino e tutelino le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;
d)
comunichino con i debitori in un modo che non costituisca molestia, coercizione o indebito condizionamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo qualsiasi trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, a un acquirente di crediti, e sempre rispetto all’avvio del recupero dei crediti, ma anche ogniqualvolta richiesto dal debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, invii al debitore una comunicazione, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, che comprenda almeno quanto segue:
a)
informazioni in merito al fatto che il trasferimento avuto luogo, compresa la data del trasferimento;
b)
i dati d’identificazione e di contatto dell’acquirente di crediti;
c)
ove nominato, i dati d’identificazione e di contatto del gestore di crediti o dell’entità di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii);
d)
ove nominato, le prove relative all’autorizzazione del gestore di crediti concessa a norma dell’;
e)
ove pertinente, i dati d’identificazione e i dati di contatto del fornitore di servizi di gestione dei crediti;
f)
presentato in modo evidente, un punto di contatto presso l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, presso l’entità di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o presso il gestore di crediti e, se del caso, presso il fornitore di servizi di gestione dei crediti, da cui ricevere informazioni se necessario;
g)
informazioni sugli importi dovuti dal debitore al momento della comunicazione, specificando quanto dovuto sotto forma di capitale, interessi, commissioni e altri oneri consentiti;
h)
una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale riguardante in particolare l’esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale continua ad applicarsi;
i)
il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità competenti dello Stato membro in cui il debitore è domiciliato o nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale e alle quali il debitore può presentare un reclamo.
La comunicazione di cui al primo comma è redatta in un linguaggio chiaro e comprensibile per il pubblico.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, in tutte le successive comunicazioni con il debitore, l’acquirente di crediti o, se nominata per svolgere attività di gestione dei crediti, l’entità di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, si includano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera f), del presente articolo, tranne nel caso in cui si tratti della prima comunicazione successiva alla nomina di un nuovo gestore di crediti, nel qual caso sono incluse anche le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), del presente articolo.
4. I paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati eventuali requisiti aggiuntivi in materia di comunicazioni previsti da altre normative dell’Unione o nazionali applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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