Art. 12
Esternalizzazione da parte del gestore di crediti
In vigore dal 24 nov 2021
Esternalizzazione da parte del gestore di crediti
1. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove il gestore di crediti si avvalga di un fornitore di servizi di gestione dei crediti per lo svolgimento delle attività di gestione dei crediti, il gestore di crediti conservi la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. L’esternalizzazione di tali attività di gestione dei crediti è subordinata alle condizioni seguenti:
a)
la conclusione di un contratto di esternalizzazione scritto tra il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti, in forza del quale il fornitore di servizi di gestione dei crediti è tenuto a rispettare le disposizioni legali applicabili, comprese le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e il pertinente diritto dell’Unione o il diritto nazionale applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito, o al contratto di credito stesso;
b)
è vietato esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione dei crediti tutte le attività di gestione dei crediti contemporaneamente;
c)
il rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti e gli obblighi contrattuali del gestore di crediti nei confronti dell’acquirente di crediti o dei debitori non sono modificati dal contratto di esternalizzazione concluso con il fornitore di servizi di gestione dei crediti;
d)
il rispetto da parte del gestore di crediti dei requisiti per la sua autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, non è compromesso dall’esternalizzazione di alcune delle sue attività di gestione del credito;
e)
l’esternalizzazione a un fornitore di servizi di gestione dei crediti non impedisce la vigilanza del gestore di crediti da parte delle autorità competenti in conformità degli ;
f)
il gestore di crediti ha accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti relative alle attività di gestione dei crediti esternalizzate al fornitore di servizi di gestione dei crediti;
g)
dopo la risoluzione del contratto di esternalizzazione, il gestore di crediti dispone delle competenze e delle risorse per poter prestare le attività di gestione dei crediti esternalizzate.
L’esternalizzazione delle attività di gestione dei crediti non è effettuata in modo tale da compromettere la qualità del controllo interno del gestore di crediti o la solidità o la continuità delle sue attività di gestione del credito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine e, se del caso, dello Stato membro ospitante prima di esternalizzare le sue attività di gestione dei crediti in conformità del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la documentazione relativa alle pertinenti istruzioni fornite al fornitore di servizi di gestione dei crediti, in conformità delle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile, e al contratto di esternalizzazione di cui al paragrafo 1, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di esternalizzazione o per la durata del termine di prescrizione legale applicabile nello Stato membro, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti e il fornitore di servizi di gestione dei crediti mettano le informazioni di cui al paragrafo 3 a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di gestione dei crediti non siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori.
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