Art. 20

Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti

In vigore dal 24 nov 2021
Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’ che trasferisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso informi le autorità competenti del suo Stato membro di origine su base biennale dell’identificativo della persona giuridica (LEI) del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’ o, se tale identificativo non esiste, comunichi: a) l’identità del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’ o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale del nuovo acquirente di crediti o del suo rappresentante ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e b) l’indirizzo del nuovo acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’. Inoltre, l’acquirente di crediti o il suo rappresentante comunicano alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine almeno gli elementi seguenti: a) il saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito; b) il numero e l’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o i contratti di credito deteriorato trasferito; c) se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, concluso con i consumatori e i tipi di attività a garanzia del contratto di credito deteriorato, ove pertinente. 2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 possono chiedere agli acquirenti di crediti o, se del caso, ai loro rappresentanti designati in conformità dell’, di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta dette autorità competenti lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettano senza indebito ritardo le informazioni ricevute ai sensi di detti paragrafi alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti.
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