Art. 19

Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo

In vigore dal 24 nov 2021
Rappresentante di un acquirente di crediti di un paese terzo 1.   Gli Stati membri dispongono che, in caso di conclusione del trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, l’acquirente del credito che non sia domiciliato nell’Unione oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione designi per iscritto un rappresentante che sia domiciliato nell’Unione oppure abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione. 2.   Le autorità competenti si rivolgono al rappresentante di cui al paragrafo 1 in aggiunta all’acquirente di crediti o in vece di quest’ultimo in merito a tutte le questioni relative al rispetto su base continuativa della presente direttiva e detto rappresentante è pienamente responsabile dell’osservanza degli obblighi imposti all’acquirente di crediti ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
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