Art. 17
Obblighi degli acquirenti di crediti
In vigore dal 24 nov 2021
Obblighi degli acquirenti di crediti
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
l’acquirente di crediti che è domiciliato nell’Unione oppure ha la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione nomini un soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o il gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con i consumatori;
b)
laddove l’acquirente di crediti non sia domiciliato nell’Unione, oppure non abbia la propria sede legale o, qualora a norma del suo diritto nazionale non abbia una sede legale, la propria sede principale nell’Unione, il suo rappresentante designato a norma dell’, paragrafo 1, nomini un soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, tranne nei casi in cui il rappresentante sia egli stesso un soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti, per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorato o allo stesso accordo di crediti deteriorato concluso con:
i)
persone fisiche, compresi i consumatori e i lavoratori indipendenti;
ii)
PMI quali definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (23).
Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’acquirente di crediti non sia soggetto ad alcun requisito amministrativo aggiuntivo per l’acquisto di diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o dello stesso contratto di credito deteriorato oltre a quelli previsti dalle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva o dalle disposizioni pertinenti del diritto inteso alla protezione dei consumatori, del diritto contrattuale, civile o penale. Gli Stati membri provvedono affinché il pertinente diritto dell’Unione e nazionale concernente in particolare l’esecuzione dei contratti, la protezione dei consumatori, i diritti dei debitori, la concessione del credito, le norme relative al segreto bancario e il diritto penale continui ad applicarsi all’acquirente del credito al momento del trasferimento dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente di crediti. Il livello di protezione previsto dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale nonché dalle norme in materia di insolvenza per i consumatori e altri debitori non è interessato dal trasferimento dei diritti del creditore in forza del contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente di crediti, fatte salve le norme nazionali e internazionali in materia di cambiale e di vaglia cambiario.
3. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione.
4. Gli Stati membri possono autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere a persone fisiche per gestire i contratti di credito che hanno acquistato. Tali persone fisiche sono soggette a un regime nazionale regolamentare e di vigilanza e non beneficiano della libertà prevista dalla presente direttiva di svolgere attività di gestione dei crediti in un altro Stato membro.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell’acquirente di crediti, gli obblighi imposti all’acquirente di crediti a norma del paragrafo 2 del presente articolo e degli . Qualora non sia nominato alcun gestore di crediti o soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), l’acquirente di crediti o il suo rappresentante restano soggetti a tali obblighi.
Gli Stati membri possono esigere che il gestore di crediti nominato, o il soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), rispetti, a nome dell’acquirente di crediti, gli obblighi imposti all’acquirente di crediti a norma del diritto nazionale anche in relazione al paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
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