Art. 18

Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti

In vigore dal 24 nov 2021
Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti 1.   Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’ nomina un soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o un gestore di crediti per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, gli Stati membri esigono che l’acquirente di crediti o il suo rappresentante informino le autorità competenti del proprio Stato membro di origine dell’identità e dell’indirizzo del soggetto di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), o del gestore di crediti, almeno alla data in cui inizia l’attività di gestione dei crediti. 2.   Se l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’ nomina un soggetto diverso da quello notificato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa le autorità competenti del suo Stato membro di origine al più tardi alla data di tale mutamento e indica l’identità e l’indirizzo del nuovo soggetto che ha designato per svolgere attività di gestione dei crediti in relazione ai diritti del creditore trasferiti in virtù di un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso. 3.   Gli Stati membri esigono che le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’acquirente di crediti trasmettano senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso e alle autorità competenti dello Stato membro di origine del nuovo gestore di crediti, le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2.
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