Art. 16

Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati

In vigore dal 24 nov 2021
Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati 1.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per l’analisi, l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso. 2.   L’ABE specifica nei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo i campi di dati, precisando quali sono obbligatori, e il trattamento dei dati per le informazioni riservate di cui all’, paragrafo 1. 3.   I progetti di norme tecniche di attuazione sono proporzionati alla natura e all’entità dei crediti e dei portafogli di crediti. 4.   Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, l’ABE prende in considerazione quanto segue: a) le pratiche di mercato esistenti nella condivisione dei dati tra acquirenti e venditori; b) il riscontro ricevuto dagli utenti in merito alla loro esperienza nell’utilizzo dei modelli esistenti dell’ABE per le operazioni sui crediti deteriorati; c) analoghi requisiti esistenti a livello di Stato membro; d) l’importanza di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti. 5.   L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1 entro il 29 settembre 2022. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010. 7.   I modelli di dati sono utilizzati per le operazioni relative a crediti emessi a decorrere dal 1o luglio 2018 che diventano deteriorati dopo il 28 dicembre 2021. Per i crediti che hanno origine tra il 1o luglio 2018 e la data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi compilano il modello per i dati con le informazioni già a loro disposizione. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi applichino le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 6 anche al trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, ad altri enti creditizi. I modelli di dati sono utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione di informazioni tra enti creditizi solo nei casi in cui vi sia un trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.
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