Art. 15

Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso

In vigore dal 24 nov 2021
Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso 1.   Gli Stati membri provvedono affinché un ente creditizio fornisca a un potenziale acquirente di crediti le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali, così da consentire al potenziale acquirente di crediti di effettuare la propria valutazione del valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recuperare il valore di tale contratto prima della stipula del contratto di trasferimento dei diritti di tale creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, assicurando nel contempo la protezione delle informazioni messe a disposizione dall’ente creditizio e della riservatezza dei dati commerciali. 2.   Su base semestrale, gli Stati membri esigono che gli enti creditizi che trasferiscono a un acquirente di crediti i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, informino le autorità competenti dello Stato membro ospitante designate in conformità dell’, paragrafo 3, della presente direttiva, e le autorità competenti di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), almeno di quanto segue: a) dell’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’ o, laddove tale identificativo non esista: i) dell’identità dell’acquirente di crediti o dei membri dell’organo di direzione o di amministrazione dell’acquirente di crediti e delle persone che detengono partecipazioni qualificate del capitale dell’acquirente di crediti ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; e ii) dell’indirizzo dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’; b) del saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato trasferiti; c) del numero e dell’entità dei diritti del creditore derivanti dai contratti di credito deteriorato o dei contratti di credito deteriorato trasferito; d) se il trasferimento include i diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato, o i contratti di credito deteriorato stessi, conclusi con i consumatori e i tipi di attività a garanzia dei contratti di credito deteriorato, ove pertinente. 3.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 possono chiedere agli enti creditizi di fornire le informazioni di cui a detto paragrafo su base trimestrale ogniqualvolta lo ritengano necessario, anche al fine di monitorare meglio un elevato numero di trasferimenti che potrebbero verificarsi durante un periodo di crisi. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunichino immediatamente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, e qualsiasi altra informazione ritengano necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti in conformità della presente direttiva alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell’acquirente di crediti. 5.   I paragrafi da 1 a 4 sono applicati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
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