Art. 14
Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri
In vigore dal 24 nov 2021
Vigilanza dei gestori di crediti che prestano servizi transfrontalieri
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine esaminino e valutino la conformità su base continuativa del gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante ai requisiti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di vigilare e indagare sui gestori di crediti, nonché di imporre loro sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi in relazione ai requisiti della presente direttiva quando svolgono le loro attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino i provvedimenti adottati nei confronti del gestore di crediti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e, ove pertinente, dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il gestore di crediti svolga attività di gestione dei crediti in uno Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, cooperino strettamente nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, in particolare in occasione di verifiche, indagini e ispezioni in loco.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro di origine nell’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente direttiva chiedano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante assistenza per lo svolgimento di un’ispezione in loco presso una succursale costituita nello Stato membro ospitante o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti nominato nello Stato membro ospitante. L’ispezione in loco presso una succursale o nei confronti di un fornitore di servizi di gestione dei crediti avviene conformemente al diritto dello Stato membro nel quale è effettuata.
6. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di decidere le misure più appropriate da adottare, caso per caso, per soddisfare la richiesta di assistenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine.
7. Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono di condurre ispezioni in loco per conto delle autorità competenti dello Stato membro di origine, esse informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di origine dei risultati di tali ispezioni.
8. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini con riguardo alle attività di gestione dei crediti realizzate nel loro territorio da un gestore di crediti autorizzato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano immediatamente i risultati di tali verifiche, ispezioni e indagini alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
9. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano prove che un gestore di crediti che svolge attività di gestione dei crediti all’interno del loro territorio come previsto dall’ violi le norme applicabili, compresi gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nei confronti del gestore di crediti in base al diritto nazionale, segnatamente le norme applicabili al credito o al contratto di credito.
10. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine, abbiano prove che un gestore di crediti viola gli obblighi previsti nella presente direttiva o dalle norme nazionali applicabili al credito o al contratto di credito, esse trasmettano tali prove alle autorità competenti dello Stato membro di origine e chiedano loro di adottare misure appropriate, fatti salvi i poteri di controllo, di indagine e sanzionatori, delle autorità competenti dello Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine.
11. Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 9, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che hanno fornito le prove, informazioni relative a eventuali procedure amministrative o di altro tipo in rapporto alle prove fornite dallo Stato membro ospitante, oppure a sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi imposti al gestore di crediti, oppure una decisione motivata che indichi i motivi per cui non sono state prese misure. Se è stata avviata una procedura, le autorità competenti dello Stato membro di origine informano regolarmente le autorità competenti dello Stato membro ospitante circa l’avanzamento della procedura.
12. In caso di continuazione della violazione, da parte di un gestore di crediti, delle norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, e dopo che le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno informato lo Stato membro di origine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante abbiano la facoltà di imporre le opportune sanzioni amministrative e di adottare provvedimenti correttivi al fine di garantire l’osservanza della presente direttiva in una delle circostanze seguenti:
a)
nel caso in cui il gestore di crediti non abbia adottato alcuna misura adeguata ed efficace per porre rimedio alla violazione entro tempi ragionevoli; oppure
b)
in un caso di urgenza che richieda un’azione immediata per far fronte a un serio rischio per gli interessi collettivi dei debitori.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono imporre le sanzioni amministrative e adottare i provvedimenti correttivi di cui al primo comma indipendentemente dalle sanzioni amministrative e dai provvedimenti correttivi già imposti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono vietare che il gestore di crediti che violi le norme applicabili, inclusi gli obblighi che gli sono imposti dalla presente direttiva, svolga ulteriori attività fintantoché l’autorità competente dello Stato membro di origine non abbia adottato una decisione adeguata o il gestore di crediti non abbia intrapreso azioni per porre rimedio alla violazione.
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