Art. 23

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

In vigore dal 24 nov 2021
Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi 1.   Fatto salvo il loro diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi adeguati, applicabili almeno nelle situazioni seguenti: a) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti dalle misure nazionali che recepiscono l’ o conclude un contratto di esternalizzazione che viola le disposizioni nazionali che recepiscono l’ o il fornitore di servizi di gestione dei crediti al quale sono state esternalizzate le attività di gestione dei crediti commette una grave violazione delle disposizioni legali applicabili, in particolare delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva; b) i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno di cui all’, paragrafo 1, lettera e), non assicurano il rispetto dei diritti del debitore e la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali; c) la politica del gestore di crediti è inadeguata ai fini del corretto trattamento dei debitori di cui all’, paragrafo 1, lettera f); d) le procedure interne del gestore di crediti di cui all’, paragrafo 1, lettera g), non prevedono disposizioni per la registrazione e il trattamento dei reclami da parte dei debitori in conformità degli obblighi stabiliti nelle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva; e) l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’ non comunica le informazioni previste dalle disposizioni nazionali che recepiscono gli ; f) l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante designato in conformità dell’ non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’; g) l’acquirente di crediti non soddisfa il requisito previsto dalle disposizioni nazionali che recepiscono l’; h) un istituto di credito non comunica le informazioni previste nelle disposizioni nazionali che recepiscono l’; i) il gestore di crediti consente a una o più persone che non soddisfano i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), di diventare o rimanere membri del suo organo di direzione o di amministrazione; j) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’; k) l’acquirente di crediti o, se del caso, il gestore di crediti o qualsiasi entità di cui all’, paragrafo 5, lettera a), punto i) o iii), non rispetta le disposizioni nazionali che recepiscono l’; l) il gestore di crediti riceve e detiene fondi da debitori quando ciò non è consentito in uno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, lettera b); m) il gestore di crediti non soddisfa i requisiti previsti nelle misure nazionali che recepiscono l’, paragrafo 2. 2.   Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno: a) la revoca dell’autorizzazione a svolgere le attività di gestore di crediti; b) un ordine che impone al gestore di crediti o all’acquirente di crediti o, se del caso, al suo rappresentante designato in conformità dell’ di porre rimedio alla violazione, nonché di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) sanzioni amministrative pecuniarie. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di provvedimento correttivo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’ responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti responsabile della violazione, anche con riferimento al fatturato complessivo della persona giuridica o al reddito annuo della persona fisica; d) l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate a causa della violazione dal gestore di crediti o dall’acquirente di crediti o, se del caso, dal suo rappresentante designato in conformità dell’ responsabile della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati; e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possono essere determinate; f) il livello di cooperazione che il gestore di crediti o l’acquirente di crediti responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti delle autorità competenti; g) precedenti violazioni da parte del gestore di crediti o dell’acquirente di crediti o, se del caso, del suo rappresentante designato in conformità dell’ responsabile della violazione; h) le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell’organo di direzione o di amministrazione e alle altre persone che, ai sensi della normativa nazionale, sono responsabili della violazione. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima di adottare qualsiasi decisione che imponga le sanzioni amministrative o i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti diano al gestore di crediti interessato, all’acquirente di crediti interessato o, se del caso, al suo rappresentante, designato in conformità dell’, la possibilità di essere sentito. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso. 8.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.
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