Art. 9
Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati
In vigore dal 24 nov 2021
Elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano e gestiscano quanto meno un elenco o, se ritenuto più opportuno, un registro nazionale di tutti i gestori di crediti che sono autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, compresi i gestori di crediti che prestano servizi a norma dell’ della presente direttiva.
L’ABE elabora orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 per l’istituzione e la tenuta di detti elenchi o registri, specificando i tipi di informazioni in essi contenute, al fine di garantire parità di condizioni in tutta l’Unione e trasparenza per gli acquirenti di crediti e per i debitori.
2. L’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile online sul sito web delle autorità competenti ed è aggiornato periodicamente.
3. Nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata a norma dell’, le autorità competenti aggiornano immediatamente l’elenco o il registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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