Art. 11
Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti
In vigore dal 24 nov 2021
Rapporto contrattuale tra il gestore di crediti e l’acquirente di crediti
1. Quando un acquirente di crediti non svolge direttamente attività di gestione dei crediti, gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti nominato presti i suoi servizi in relazione alla gestione e all’esecuzione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito stesso, sulla base di un contratto di gestione dei crediti con l’acquirente di crediti.
2. Il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contempla quanto segue:
a)
una descrizione dettagliata delle attività di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti;
b)
il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità di calcolo di tale remunerazione;
c)
la misura in cui il gestore di crediti può rappresentare l’acquirente di crediti nei confronti del debitore;
d)
l’impegno delle parti a rispettare il diritto dell’Unione e il diritto nazionale applicabili ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori e la protezione dei dati;
e)
una clausola che imponga il leale e diligente trattamento dei debitori.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 contenga un requisito in base al quale il gestore di crediti notifica all’acquirente di crediti, prima dell’esternalizzazione, le sue attività di gestione dei crediti.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti conservi e mantenga la seguente documentazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data di risoluzione del contratto di gestione dei crediti di cui al paragrafo 1 o per la durata del termine di prescrizione di legge applicabile nello Stato membro di origine, ma in entrambi i casi per non più di 10 anni:
a)
la corrispondenza pertinente con l’acquirente di crediti e il debitore, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;
b)
le istruzioni pertinenti ricevute dall’acquirente di crediti in relazione ai diritti del creditore derivante da ciascun contratto di credito deteriorato, o il contratto di credito deteriorato stesso, che esso gestisce ed esegue per conto dell’acquirente di crediti, alle condizioni previste dal diritto nazionale applicabile;
c)
il contratto di gestione dei crediti.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti metta la documentazione di cui al paragrafo 4 a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2021:2167:oj#art-11