Art. 13

Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante

In vigore dal 24 nov 2021
Libertà di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante 1.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti che ha ottenuto l’autorizzazione in conformità dell’, paragrafo 1, nello Stato membro di origine abbia il diritto di prestare nell’Unione i servizi contemplati in tale autorizzazione, senza pregiudizio delle limitazioni o dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante in conformità della presente direttiva, compreso, se del caso, il divieto di ricevere e detenere fondi dai debitori, che non siano collegati ad altri requisiti di autorizzazione dei gestori di crediti, o di quelli previsti per la rinegoziazione dei termini e delle condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora intenda prestare servizi in uno Stato membro ospitante, il gestore di crediti che ha ottenuto un’autorizzazione in conformità dell’, paragrafo 1, nello Stato membro di origine fornisca all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni seguenti: a) lo Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti intende prestare i suoi servizi e, se tale informazione è già nota al gestore di crediti, lo Stato membro in cui il credito è stato concesso, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine; b) se del caso, l’indirizzo della succursale del gestore di crediti stabilita nello Stato membro ospitante; c) se del caso, l’identità e l’indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante; d) l’identità delle persone responsabili della direzione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante; e) se del caso, informazioni sulle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno per garantire la conformità con la normativa applicabile ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; f) una descrizione della procedura stabilita per conformarsi alle norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, in virtù delle quali il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati ai fini della prevenzione e della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; g) il fatto che il gestore di crediti dispone o meno di mezzi adeguati per comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito; h) se il gestore di crediti è autorizzato o meno nello Stato membro di origine a ricevere e detenere fondi dai debitori. 3.   Entro 45 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, che ne notificano immediatamente il ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano successivamente il gestore di crediti della data in cui le informazioni sono state comunicate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e della data in cui dette autorità competenti notificano il ricevimento delle informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 anche alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato concesso il credito, quando è diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro di origine. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo giurisdizionale se le autorità competenti dello Stato membro di origine non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti possa iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante a decorrere dalla prima delle date seguenti: a) la data di ricezione della notifica mediante la quale le autorità competenti dello Stato membro ospitante confermano il ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3; b) in caso di mancata ricezione della notifica di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la scadenza del termine di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di crediti informi le autorità competenti dello Stato membro di origine di ogni successiva modifica delle informazioni che devono essere comunicate in conformità del paragrafo 2. In siffatti casi, gli Stati membri assicurano il rispetto della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dello Stato membro ospitante registrino nell’elenco o nel registro di cui all’ i gestori di crediti autorizzati a prestare attività di gestione dei crediti nel loro territorio e le informazioni relative allo Stato membro di origine.
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