Art. 16
Termini di prescrizione
In vigore dal 25 nov 2020
Termini di prescrizione
1. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento inibitorio di cui all’ abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa, di modo che tali consumatori non siano impossibilitati a intentare successivamente un’azione volta a ottenere provvedimenti risarcitori per la presunta violazione di cui all’, paragrafo 1, in quanto i termini di prescrizione applicabili sono scaduti durante le azioni rappresentative volte a ottenere detti provvedimenti inibitori.
2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere un provvedimento risarcitorio di cui all’, paragrafo 1, abbia l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione applicabili nei confronti dei consumatori interessati da tale azione rappresentativa.
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