Art. 14
Banche dati elettroniche
In vigore dal 25 nov 2020
Banche dati elettroniche
1. Gli Stati membri possono istituire banche dati elettroniche nazionali che siano accessibili al pubblico tramite siti web e che forniscano informazioni sugli enti legittimati designati anticipatamente ai fini della proposizione di azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere nonché informazioni generali sulle azioni rappresentative in corso e concluse.
2. Qualora uno Stato membro istituisca una banca dati elettronica di cui al paragrafo 1, comunica alla Commissione l’indirizzo internet a cui tale banca dati elettronica è accessibile.
3. La Commissione crea e mantiene una banca dati elettronica per i seguenti scopi:
a)
tutte le comunicazioni tra Stati membri e la Commissione di cui all’, paragrafi 1, 4 e 5 e all’, paragrafo 2; e
b)
la cooperazione tra gli enti legittimati di cui all’, paragrafo 4.
4. La banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo è direttamente accessibile, per quanto appropriato:
a)
ai punti di contatto nazionali di cui all’, paragrafo 5;
b)
agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative, se necessario ai sensi del diritto nazionale;
c)
agli enti legittimati designati dagli Stati membri al fine di intentare azioni rappresentative nazionali e azioni rappresentative transfrontaliere; e
d)
alla Commissione.
Le informazioni condivise dagli Stati membri nell’ambito della banca dati elettronica di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardanti gli enti legittimati designati al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere di cui all’, paragrafo 1, sono pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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