Art. 13
Informazioni sulle azioni rappresentative
In vigore dal 25 nov 2020
Informazioni sulle azioni rappresentative
1. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli enti legittimati forniscano informazioni, in particolare sul loro sito web, in merito:
a)
alle azioni rappresentative che hanno deciso di intentare dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa;
b)
allo stato di avanzamento delle azioni rappresentative già intentate dinanzi a un organo giurisdizionale o a un’autorità amministrativa; e
c)
ai risultati delle azioni rappresentative di cui alle lettere a) e b).
2. Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che i consumatori interessati da un’azione rappresentativa in corso volta a ottenere provvedimenti risarcitori dispongano di informazioni relative all’azione rappresentativa tempestivamente con mezzi appropriati, al fine di consentire a tali consumatori di esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati in tale ‘azione rappresentativa a norma dell’, paragrafo 2.
3. Fatte salve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa fanno obbligo al professionista di informare i consumatori interessati dall’azione rappresentativa, a spese del professionista, in merito alle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui all’ o alle transazioni approvate di cui all’, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti compresa, se del caso, una comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati. Tale obbligo non si applica se i consumatori interessati sono informati in altro modo della decisione definitiva o della transazione approvata.
Gli Stati membri possono prevedere norme in forza delle quali il professionista sarebbe tenuto soltanto a fornire tali informazioni ai consumatori su richiesta dell’ente legittimato.
4. Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis agli enti legittimati in relazione a decisioni definitive in merito al respingimento o al rigetto di azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori.
5. Gli Stati membri provvedono affinché la parte vincitrice possa recuperare le spese relative alla fornitura di informazioni ai consumatori nel contesto dell’azione rappresentativa, conformemente all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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