Art. 11
Transazioni concernenti i risarcimenti
In vigore dal 25 nov 2020
Transazioni concernenti i risarcimenti
1. Ai fini dell’approvazione di transazioni, gli Stati membri garantiscono che in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori:
a)
l’ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa una transazione concernente il risarcimento per i consumatori interessati; o
b)
l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, dopo aver consultato l’ente legittimato e il professionista, possano invitare l’ente legittimato e il professionista a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.
2. Le transazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette al controllo dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa. L’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa valuta se debba rifiutare di approvare una transazione che sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale o comprendente condizioni che non possono essere eseguite tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati. Gli Stati membri possono prevedere norme per consentire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di rifiutare di approvare una transazione sulla base del fatto che quest’ultima è iniqua.
3. Se l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa non approva la transazione, essa prosegue l’esame dell’azione rappresentativa interessata.
4. Le transazioni approvate sono vincolanti per l’ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati.
Gli Stati membri possono stabilire norme che concedono ai singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa e dalla transazione che ne consegue di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo 1.
5. I risarcimenti ottenuti mediante una transazione approvata in conformità del paragrafo 2 non pregiudicano eventuali rimedi supplementari disponibili per i consumatori ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione che non sono stati oggetto di tale transazione.
Storico versioni
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