Art. 11

Transazioni concernenti i risarcimenti

In vigore dal 25 nov 2020
Transazioni concernenti i risarcimenti 1.   Ai fini dell’approvazione di transazioni, gli Stati membri garantiscono che in un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori: a) l’ente legittimato e il professionista possano proporre congiuntamente all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa una transazione concernente il risarcimento per i consumatori interessati; o b) l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa, dopo aver consultato l’ente legittimato e il professionista, possano invitare l’ente legittimato e il professionista a raggiungere una transazione concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole. 2.   Le transazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette al controllo dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa. L’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa valuta se debba rifiutare di approvare una transazione che sia contraria a disposizioni imperative del diritto nazionale o comprendente condizioni che non possono essere eseguite tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati. Gli Stati membri possono prevedere norme per consentire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa di rifiutare di approvare una transazione sulla base del fatto che quest’ultima è iniqua. 3.   Se l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa non approva la transazione, essa prosegue l’esame dell’azione rappresentativa interessata. 4.   Le transazioni approvate sono vincolanti per l’ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati. Gli Stati membri possono stabilire norme che concedono ai singoli consumatori interessati da un’azione rappresentativa e dalla transazione che ne consegue di accettare o rifiutare di essere vincolati dalle transazioni di cui al paragrafo 1. 5.   I risarcimenti ottenuti mediante una transazione approvata in conformità del paragrafo 2 non pregiudicano eventuali rimedi supplementari disponibili per i consumatori ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione che non sono stati oggetto di tale transazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:1828:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo