Art. 10

Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori

In vigore dal 25 nov 2020
Finanziamento delle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori 1.   Gli Stati membri provvedono a che, qualora un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori sia finanziata da un terzo, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, siano evitati conflitti di interesse e che il finanziamento da parte di terzi aventi un interesse economico nella proposizione o nell’esito dell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori non allontani l’azione rappresentativa dalla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono in particolare affinché: a) le decisioni di enti legittimati nel contesto di un’azione rappresentativa, incluse decisioni per quanto concerne la transazione, non siano indebitamente influenzate da un terzo in una maniera tale da nuocere all’interesse collettivo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa; b) l’azione rappresentativa non sia intentata nei confronti di un convenuto che è un concorrente dell’erogatore di finanziamenti oppure di un convenuto dal quale l’erogatore di finanziamenti dipende. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative nell’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori siano legittimati a valutare la conformità ai paragrafi 1 e 2, qualora sussistano dubbi giustificati riguardo a tale conformità. A tal fine, gli enti legittimati comunicano all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa un resoconto finanziario che elenca le fonti di fondi utilizzati per finanziare l’azione rappresentativa. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa siano legittimati ad adottare misure appropriate, come per esempio richiedere all’ente legittimato di rifiutare o apportare modifiche riguardo al finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in un’azione rappresentativa specifica. Se in un’azione rappresentativa specifica la legittimazione dell’ente legittimato è oggetto di opposizione, tale opposizione non pregiudica i diritti dei consumatori interessati da detta azione rappresentativa.
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