Art. 8
Provvedimenti inibitori
In vigore dal 25 nov 2020
Provvedimenti inibitori
1. Gli Stati membri assicurano che i provvedimenti inibitori di cui all’, paragrafo 4, lettera a), siano disponibili sotto forma di:
a)
un provvedimento provvisorio teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata ritenuta costituire una violazione di cui all’, paragrafo 1;
b)
un provvedimento definitivo teso a far cessare una pratica o, se del caso, a vietare una pratica, nel caso in cui tale pratica sia stata accertata costituire una violazione di cui all’, paragrafo 1.
2. Un provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b), può comprendere, ove previsto nel diritto nazionale:
a)
un provvedimento volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione di cui all’, paragrafo 1; e
b)
un obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, nella forma che l’autorità giurisdizionale o l’autorità amministrativa ritenga appropriata, la decisione relativa al provvedimento o un obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa.
3. Affinché un ente legittimato possa chiedere un provvedimento inibitorio, i singoli consumatori non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare da tale ente legittimato. L’ente legittimato non è tenuto a provare:
a)
le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione di cui all’, paragrafo 1; o
b)
la condotta intenzionale o negligente del professionista.
4. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni nel loro diritto nazionale o mantenere disposizioni legislative nazionali conformemente alle quali un ente legittimato può chiedere il provvedimento inibitorio di cui al paragrafo 1, lettera b), soltanto dopo aver avviato consultazioni con il professionista interessato affinché il professionista ponga fine alla violazione di cui all’, paragrafo 1. Se il professionista non fa cessare la violazione entro due settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, l’ente legittimato può intentare immediatamente un’azione rappresentativa volta a ottenere un tale provvedimento inibitorio.
Gli Stati membri notificano alla Commissione dette disposizioni legislative nazionali. La Commissione garantisce che tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
Storico versioni
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