Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 nov 2020
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, comprese tali disposizioni quali recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I. Essa si applica alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora tali violazioni siano cessate prima che sia stata avviata l’azione rappresentativa o qualora dette violazioni siano cessate prima della conclusione dell’azione rappresentativa.
2. La presente direttiva non pregiudica le norme che, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale, stabiliscono i rimedi contrattuali ed extracontrattuali a disposizione dei consumatori per le violazioni di cui al paragrafo 1.
3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2020:1828:oj#art-2