Art. 4
Enti legittimati
In vigore dal 25 nov 2020
Enti legittimati
1. Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative previste dalla presente direttiva possano essere intentate da enti legittimati designati a questo scopo dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli enti, in particolare le organizzazioni di consumatori, comprese quelle che rappresentano membri di più di uno Stato membro, siano idonei a essere designati come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali, azioni transfrontaliere o entrambe.
3. Gli Stati membri designano un ente di cui al paragrafo 2 che ne ha formulato una richiesta di designazione come ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative transfrontaliere, se tale ente soddisfa tutti i criteri seguenti:
a)
è una persona giuridica regolarmente costituita in conformità del diritto nazionale dello Stato membro della sua designazione e può dimostrare 12 mesi di attività pubblica effettiva nella tutela degli interessi dei consumatori prima della richiesta di designazione;
b)
il suo oggetto sociale dimostra che ha un interesse legittimo a tutelare gli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell’Unione di cui all’allegato I;
c)
non persegue scopo di lucro;
d)
non è oggetto di una procedura di insolvenza e non è dichiarato insolvente;
e)
è indipendente e non influenzato da persone diverse dai consumatori, in particolare da professionisti, che hanno un interesse economico a intentare un’azione rappresentativa, anche in caso di finanziamento da parte di terzi, e, a tal fine, dispone di procedure stabilite per prevenire tale influenza nonché conflitti di interessi tra loro stessi, i loro erogatori di finanziamenti e gli interessi dei consumatori;
f)
rende pubblico in un linguaggio semplice e comprensibile con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare sul suo sito web, informazioni che dimostrino che l’ente soddisfa i criteri elencati alle lettere da a) a e) e informazioni sulle fonti del loro finanziamento in generale, sulla struttura organizzativa, gestionale e partecipativa, come pure sul suo oggetto sociale e sulle sue attività.
4. Gli Stati membri assicurano che i criteri da essi utilizzati per designare un ente in qualità di ente legittimato al fine di intentare azioni rappresentative nazionali siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva di renderne efficace ed efficiente il funzionamento.
5. Gli Stati membri possono decidere che i criteri elencati al paragrafo 3 si applicano anche alla designazione di enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative nazionali.
6. Gli Stati membri possono designare un ente come ente legittimato ad hoc al fine di intentare una particolare azione rappresentativa nazionale, su richiesta di tale ente, se è conforme ai criteri previsti dal diritto nazionale per la designazione di enti legittimati.
7. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono designare enti pubblici come enti legittimati al fine di intentare azioni rappresentative. Gli Stati membri possono prevedere che gli enti pubblici già designati in qualità di enti legittimati ai sensi dell’ della direttiva 2009/22/CE debbano restare enti legittimati designati ai fini della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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