Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2020
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
2)
«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
3)
«interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori;
4)
«ente legittimato»: qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva;
5)
«azione rappresentativa»: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi;
6)
«azione rappresentativa nazionale»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato nello Stato membro in cui l’ente legittimato stesso è stato designato;
7)
«azione rappresentativa transfrontaliera»: un’azione rappresentativa intentata da un ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato;
8)
«pratica»: qualunque atto o omissione di un professionista;
9)
«decisione definitiva»: una decisione di un organo giurisdizionale o di un’autorità amministrativa di uno Stato membro contro cui non si può o non si può più ricorrere con mezzi d’impugnazione ordinari;
10)
«provvedimento risarcitorio»: una misura che obbliga un professionista a offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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