Art. 9

Provvedimenti risarcitori

In vigore dal 25 nov 2020
Provvedimenti risarcitori 1.   Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. 2.   Gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase di un’azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori i singoli consumatori interessati da tale azione rappresentativa possano esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall’ente legittimato in detta azione rappresentativa e di essere vincolati o meno dall’esito dell’azione stessa, entro un limite di tempo appropriato dopo la proposizione di detta azione rappresentativa. 3.   Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i singoli consumatori che non risiedono abitualmente nello Stato membro dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa dinanzi cui è stata proposta un’azione rappresentativa siano tenuti a esprimere esplicitamente la propria volontà di essere rappresentati in tale azione rappresentativa al fine che tali consumatori siano vincolati dall’esito di detta azione rappresentativa. 4.   Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che i consumatori che hanno esplicitamente o tacitamente espresso la propria volontà di essere rappresentati nell’ambito di un’azione rappresentativa non possano essere rappresentati in altre azioni rappresentative con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista, né siano in grado di intentare un’azione individualmente con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista. Gli Stati membri stabiliscono inoltre norme per garantire che i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa nei confronti dello stesso professionista. 5.   Nel caso in cui un provvedimento risarcitorio non specifichi i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento risarcitorio, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiare di tali rimedi. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti da tale provvedimento risarcitorio senza che sia necessario intentare un’azione distinta. 7.   Gli Stati membri stabiliscono o mantengono norme relative ai limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di provvedimenti risarcitori. Gli Stati membri possono stabilire norme relative alla destinazione di eventuali fondi di risarcimento rimasti inutilizzati che non sono stati riscossi entro i limiti di tempo stabiliti. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori senza che sia necessario che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa abbiano accertato preliminarmente una violazione di cui all’, paragrafo 1, in un procedimento distinto. 9.   I rimedi previsti dai provvedimenti risarcitori nell’ambito di un’azione rappresentativa non pregiudicano eventuali rimedi supplementari a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell’Unione o nazionale che non sono stati oggetto di tale azione rappresentativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:1828:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo